Amministratore: quali poteri in caso di rinnovo automatico
Il caso più delicato è quello in cui, alla scadenza del secondo anno di mandato, l’assemblea non lo revochi e nemmeno lo confermi
Non c’è dubbio che - vista la nuova disposi- zione relativa al rinnovo automatico dell’incarico in caso di mancata espressa revoca alla prima scadenza annuale - l’amministratore che si trovi confermato, anche solo per “comportamento concludente” dell’assemblea, sia perfettamente in possesso di tutti i suoi poteri anche per quanto riguarda il secondo anno di mandato. Il problema del c.d. prorogatio imperi, semmai, si porrebbe solo qualora l’amministratore, giunto alla fine del secondo anno di incarico, non si vedesse rinnovare l’incarico dall’assemblea, la quale peraltro neppure provvedesse a revocarlo anche implicitamente attraverso la nomina di un nuovo amministratore.
In questo caso, quando cioè l’amministratore uscente non venga confermato ma neppure sostituito, egli si troverà in effetti in un periodo nel quale, pur non essendo più di fatto munito di un mandato da parte dei condòmini, dovrà comunque compiere tutte quelle attività, inerenti al proprio ruolo, tali da evitare che al condominio in caso contrario ne derivi un nocumento.
L’amministratore non confermato, in altre parole, dovrà ad esempio continuare a versare puntualmente i contributi del portinaio, ed evitare che il condominio possa subire delle sanzioni.
È poi lo stesso amministratore uscente, del resto, ad avere spesso interesse ad essere sostituito al più presto, ad esempio per evitare di essere ritenuto responsabile per non essere intervenuto sollecitamente ad evitare eventuali danni a terzi (o a condòmini) che possano essere riconducibili ad insidie (si pensi ad esempio ad un cornicione pericolante o ad una buca nell’area condominiale)derivanti dal cattivo stato di manutenzione delle parti comuni. Proprio per tale motivo, la legge di riforma (220/2012) ha ora aggiunto proprio l’amministratore uscente fra i soggetti che possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un nuovo amministratore dello stabile. Si segnala, tuttavia, proprio in relazione a tale iniziativa giudiziaria, che è pur sempre previsto che il ricorso relativo alla richiesta della nomina di un nuovo amministratore debba comunque essere notificato a tutti i condòmini, il che può spesso rivelarsi un ostacolo difficile da superare per chi voglia finalmente essere sostituito nel proprio mandato, magari in un condominio dove proprio la latitanza (o irreperibilità) dei condòmini renda problematica l’amministrazione dello stabile.
A parere di chi scrive, pertanto, sarebbe opportuno, un po’ come avviene quando sia uno dei condòmini a chiedere la revoca dell’amministratore, che si pensasse ad un qualche meccanismo (ad esempio notifica del ricorso non a tutti i condòmini ma solo ad un certo numero di essi) che pur con un certo sacrifico del litisconsorzio necessario, permetta all’amministratore di potersi “liberare” del condominio che non intende più amministrare in tempi brevi, e senza dover rintracciare ed inseguire tutti i partecipanti al condominio.
Avv. Enrico Morello
Resp. centro studi Agiai
Fonte: Italia Casa