Mediazione condominiale: l'obbligo è parziale
L’assemblea deve legittimare l’amministratore e conferirgli il potere decisionale
Dall’anno passato numerose modifiche hanno ridisegnato la mediazione civile e commerciale anche in materia di condominio. Basti pensare alla sua obbligatorietà: un tempo facoltativa, con il D.Lvo 28/2010 la mediazione è diventata condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ossia obbligatoria affinché le parti in lite possano, nel caso in cui la mediazione non termini con un accordo, agire giudizialmente), per poi tornare facoltativa in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale di cui farò breve cenno più sotto.
E non finisce qui, perché dal passato agosto, il “Decreto del fare” (convertito con modifiche dalla L. 98/2013), apportando varie novità nel corpo del testo del D.Lvo 28-2010, ha reso la mediazione “parzialmente obbligatoria”: in alcune materie, ora, le parti, prima di adire il giudice ordinario, devono obbligatoriamente effettuare un primo incontro informativo presso un Organismo di mediazione, durante il quale vengono loro chiarite la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e viene poi loro chiesto di esprimersi sulla possibilità o meno di iniziare la procedura di mediazione (art. 8 comma 1 D.Lvo 28/2010). Senza il consenso delle parti, dunque, la mediazione vera e propria neppure comincia e, se all’esito di tale primo incontro non viene raggiunto l’accordo, le parti nulla dovranno all’Organismo (art.17 comma 5 ter), all’infuori delle spese di avvio. Novità di rilievo questa, che pur obbligando le parti a farsi spiegare nel dettaglio cosa la mediazione sia e quali siano le opportunità che essa offre, lascia i contendenti effettivamente liberi di tentare o meno la conciliazione. Viene in tal modo rispettato il fondamentale – e tanto caro ai mediatori – principio della libertà delle parti nell’intera procedura di mediazione, e ciò comporta che tale istituto, quando è condizione di procedibilità, venga definito “obbligatoria” impropriamente (obbligatorio è solo l’incontro di cui sopra).
Tra le altre modifiche, da sottolineare sono la riduzione della durata della procedura, che non può superare i tre mesi (art. 6), la possibilità che la mediazione venga disposta (non più solo consigliata) dal giudice anche in materie in cui non è considerata come “obbligatoria” (art. 5 comma 2) e la necessità dell’assistenza dell’avvocato in quella che appunto viene definita mediazione “obbligatoria” (artt. 8 e 5 comma 1 bis), la qual cosa, pur comportando un costo, rappresenta un’importante garanzia.
Fonte: Italia Casa