Mediazione condominiale: l'obbligo è parziale
L’assemblea deve legittimare l’amministratore e conferirgli il potere decisionale
Cap_ 2: Organismi: a quali ci si può rivolgere
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un Organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale è situato il condominio (art. 71 quater comma 2 disp. att. c.c.). Si ricordi che l’Organismo deve essere scelto tra quelli iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Inoltre, per il combinato disposto delle disposizioni in tema di mediazione civile, alla citata competenza territoriale dell’Organismo deve aggiungersi quella temporale.
Da ciò deriva che, in primo luogo, si dovrà fare riferimento al fatto che l’Organismo scelto sia ubicato nella sopra detta circoscrizione (la lettera della norma non fa riferimento alla sede legale, quindi basta che in quel luogo vi sia una sede operativa e indicata nell’elenco
sopra citato del Ministero). In secondo luogo, occorre considerare che, se due Organismi sono entrambi territorialmente competenti (si consideri l’ipotesi in cui entrambe le parti abbiano presentato la medesima domanda presso due diversi Organismi) la mediazione
si svolge davanti a quello presso il quale è stata presentata la prima domanda, facendo riferimento alla data del deposito (art. 4 comma 1 D.Lvo 28/2010, norma generale in tema di mediazione civile, come modificata dalla L. 98/2013).
Fonte: Italia Casa