Nuovi cambiamenti alla riforma del condominio
Il Governo ha apportato modifiche alla riforma del condominio, che sono stati inserite nel cosiddetto Decreto Legge “Destinazione Casa”.
L’art. 1135 comma 4 del c.c. – prima della riforma 220/2012 – sanciva come l’assemblea dovesse deliberare in merito alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo all’occorrenza un fondo speciale.
Il testo della riforma porta nuove modifiche, sostenendo che l’assemblea dei condomini deve provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo un fondo speciale il cui importo dev’essere pari all’ammontare dei lavori. Ciò significa di fatto che ci deve essere obbligatoriamente un fondo a copertura del costo preventivato.
Il decreto apporta inoltre correttivi alla formazione degli amministratori, con l’obbligo di formazione periodica che sarà regolamentato dal ministero della Giustizia, che definirà i requisiti per esercitare l’attività, i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
Per la sezione inerente l’anagrafe condominiale, l’obbligo di raccogliere i dati sulla sicurezza (art. 1130, comma 1 c.c.) viene limitato alle parti comuni, pertanto i condómini non sono più obbligati a fornire la dichiarazione di sicurezza sul singolo appartamento.
In caso di violazione del regolamento condominiale, le sanzioni (stabilite nell’ammontare compreso tra 200 e 800 euro) dovranno essere deliberate dall’assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti e la metà dei millesimis.