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Nuovi cambiamenti alla riforma del condominio

Il Governo ha apportato modifiche alla riforma del condominio,­ che sono stati inserite nel cosiddetto Decreto Legge “Destinazione Casa”.

L’art. 1135 comma 4 del c.c. – prima della riforma 220/2012 –­ sanciva come l’assemblea dovesse deliberare in merito alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo all’occorrenza un fondo speciale.

Il testo della riforma porta nuove modifiche, sostenendo che l’assemblea dei condomini­ deve provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo­ un fondo speciale­ il cui importo dev’essere pari all’ammontare dei lavori. Ciò significa di fatto che ci deve essere obbligatoriamente­ un fondo a copertura del costo preventivato.

Il decreto apporta inoltre correttivi alla formazione degli amministratori, con l’obbligo di formazione periodica che sarà­ regolamentato dal ministero della Giustizia,­ che definirà i requisiti per esercitare l’attività, i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

Per la sezione inerente l’anagrafe condominiale, l’obbligo di raccogliere i dati sulla sicurezza (art. 1130, comma 1 c.c.) viene limitato alle parti comuni, pertanto i condómini non sono più obbligati a fornire la dichiarazione di sicurezza sul singolo appartamento.

In caso di violazione del regolamento condominiale, le sanzioni (stabilite nell’ammontare compreso tra 200 e 800 euro) dovranno essere deliberate dall’assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti e la metà dei millesimis.