Posti auto in edifici differenti? No ipotesi di supercondominio
Di recente il Tribunale di Genova ha preso in esame la vexata quaestio relativa alla qualificazione giuridica
(situazione di comunione o di condominio negli edifici), dei fondi o posti auto siti in ambito di diversi caseggiati (sentenza n. 501/14, Tribunale Genova); il giudicante ha ritenuto che non fosse possibile fare riferimento al concetto di supercondominio, che avrebbe legittimato l'applicazione, nel caso in esame, delle norme di cui agli artt. 1117 e seguenti c.c., in quanto nella fattispecie, non risultavano esistenti più edifici costituiti o meno in distinti condomini con impianti e/o servizi comuni, ma, piuttosto, si sarebbe stati in presenza di una comunione tra più fondi (posti auto), compresi in diversi condomini, con la conseguente applicabilità delle norme di cui agli artt. 1100 e seguenti c.c., e ciò anche sulla base di delibera di assemblea che aveva, già nell'anno 2006, deciso di costituire una "comunione" tra i proprietari dei fondi e/o posti auto.
Si osserva che tale impostazione non sarebbe in oggi neppure modificata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1117 bis c.c. Tale premessa è condivisibile, anche se sarebbe forse da chiarire la situazione costituente comunione o condominio rispetto alla dizione adoperata nella delibera "costitutiva" di quella che è stata chiamata dai proprietari "comunione di posti auto".
Nell'ambito della decisione, il giudice, poi, incidenter, ha ritenuto che in caso di impugnativa di decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea il condomino opponente non possa far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti la perdurante esistenza ed efficacia della medesima delibera impugnata, in quanto il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo non avrebbe potuto sindacare, neppure in via incidentale, la validità della delibera, essendo tale attività riservata al giudice davanti al quale la delibera era stata giudizialmente impugnata.
Tale principio è certamente condivisibile ed in linea con la prevalente e direi, quasi, totalitaria giurisprudenza sul punto; il giudicante correttamente e per necessario scrupolo di trasparenza decisoria ed a sostegno della decisione, ha citato le conformi sul punto sentenze della Suprema.
avv. Roberto Negro
centro studi naz. Appc
☛ Cass., sez. Unite, sent. n. 4421/07 e n. 26629/09.
Fonte: Italia Casa