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RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE E RESPONSABILITÀ DEI CONDOMINI IN ASSENZA DELL'AMMINISTRATORE.

Responsabilità penale

Nell’ambito della propria attività l’amministratore può incorrere in responsabilità penale se le sue azioni od omissioni configurano una fattispecie di reato.

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In generale la responsabilità penale dell’amministratore trova la propria fonte nell’art. 40 comma 2cod. pen. il quale stabilisce che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo» (Cass., n. 4676, 14 aprile 1976).

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Possiamo, con certezza, pensare che in assenza di un amministratore la responsabilità penale ricada su tutti i condomini, proprietari, quando il danno a persone o cose sia causato da negligenza e mancata cura della proprietà comune.
Onde non incorrere in responsabilità gravi conviene sempre avere un amministratore anche nel caso di piccoli condomini.
Così facendo le varie procedure tecniche e tutti i rilievi e gli interventi avrebbero persona preparata e super partes con responsabilità nel controllo dell'esecuzione dei lavori.

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L'amministratore ha una responsabilità contrattuale che deriva dal rapporto che si crea tra i condomini e l’amministratore, la quale è riconducibile al contratto di mandato.
Al fine di individuare i limiti della responsabilità l’art. 1710 cod. civ. prevede che il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.



Importante la presenza di un amministratore anche nella contabilità del condominio.

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Alla fine di ogni anno l’amministratore deve rendere conto della sua gestione ai sensi dell’art. 1130, comma 2, cod. civ.

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Deve presentare un bilancio consuntivo e tutta la documentazione relativa, diffidate dagli amministratori che vi elencano i costi sostenuti senza presentarvi le pezze giustificative o senza presentarvi preventivi di comparazione fra i vari fornitori.
Molte volte è capitato di vedere polizze assicurative che costavano molto e assicuravano poco.

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Lavori fatti male e pagati molto. CondominioAmico.net in tutto questo ci vuol "mettere il naso" e vi permette di vedere quanto si spende, dove si spende e oserei dire "quanto si risparmia su tutti i lavori o forniture fatte al condominio"

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La legge prevede dei tempi di tenuta dei vari documenti amministrativi. La documentazione su CondominioAmico.net è sempre presente.

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Il periodo di tempo per il quale l’amministratore è tenuto a conservare i documenti relativi alla gestione del condominio è il seguente:
– registro dei verbali dell’assemblea deve essere conservato per sempre;
– contratti di lavoro e le buste paga devono essere conservate per 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
– libri paga, le ricevute dei versamenti e delle dichiarazioni all’INPS devono essere conservati per sempre;
– documenti relativi ai contratti di appalto devono essere conservati per 10 anni;
– contratti di manutenzione degli impianti e di erogazione dei pubblici servizi devono essere conservati per 10 anni.

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Lino Massagrande

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