RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE E RESPONSABILITÀ DEI CONDOMINI IN ASSENZA DELL'AMMINISTRATORE.
Responsabilità penale
Nell’ambito della propria attività l’amministratore può incorrere in responsabilità penale se le sue azioni od omissioni configurano una fattispecie di reato.
In generale la responsabilità penale dell’amministratore trova la propria fonte nell’art. 40 comma 2cod. pen. il quale stabilisce che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo» (Cass., n. 4676, 14 aprile 1976).
Possiamo, con certezza, pensare che in assenza di un amministratore la responsabilità penale ricada su tutti i condomini, proprietari, quando il danno a persone o cose sia causato da negligenza e mancata cura della proprietà comune.
Onde non incorrere in responsabilità gravi conviene sempre avere un amministratore anche nel caso di piccoli condomini.
Così facendo le varie procedure tecniche e tutti i rilievi e gli interventi avrebbero persona preparata e super partes con responsabilità nel controllo dell'esecuzione dei lavori.
L'amministratore ha una responsabilità contrattuale che deriva dal rapporto che si crea tra i condomini e l’amministratore, la quale è riconducibile al contratto di mandato.
Al fine di individuare i limiti della responsabilità l’art. 1710 cod. civ. prevede che il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
Importante la presenza di un amministratore anche nella contabilità del condominio.
Alla fine di ogni anno l’amministratore deve rendere conto della sua gestione ai sensi dell’art. 1130, comma 2, cod. civ.
Deve presentare un bilancio consuntivo e tutta la documentazione relativa, diffidate dagli amministratori che vi elencano i costi sostenuti senza presentarvi le pezze giustificative o senza presentarvi preventivi di comparazione fra i vari fornitori.
Molte volte è capitato di vedere polizze assicurative che costavano molto e assicuravano poco.
Lavori fatti male e pagati molto. CondominioAmico.net in tutto questo ci vuol "mettere il naso" e vi permette di vedere quanto si spende, dove si spende e oserei dire "quanto si risparmia su tutti i lavori o forniture fatte al condominio"
La legge prevede dei tempi di tenuta dei vari documenti amministrativi. La documentazione su CondominioAmico.net è sempre presente.
Il periodo di tempo per il quale l’amministratore è tenuto a conservare i documenti relativi alla gestione del condominio è il seguente:
– registro dei verbali dell’assemblea deve essere conservato per sempre;
– contratti di lavoro e le buste paga devono essere conservate per 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
– libri paga, le ricevute dei versamenti e delle dichiarazioni all’INPS devono essere conservati per sempre;
– documenti relativi ai contratti di appalto devono essere conservati per 10 anni;
– contratti di manutenzione degli impianti e di erogazione dei pubblici servizi devono essere conservati per 10 anni.
Lino Massagrande