RICHIEDI INFORMAZIONI
RICHIEDI INFORMAZIONI

UN AMMINISTRATORE REVOCATO PUO' ESSERE RINOMINATO?

La revoca dev’essere deliberata dai condòmini secondo i termini contenuti nel regolamento di condominio, qualora all’interno di esso non ci fossero indicazioni, occorre una delibera favorevole da parte dell’assemblea da parte della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno metà del valore dell’edificio.

La revoca può anche essere deliberata dall’autorità giudiziaria qualora anche solo un condòmino ritenga che ci sono gravi mancanze da parte dell’amministratore, come ad esempio:
•­­ ­mancato rendimento dei conti entro i 180 giorni dalla gestione condominiale;
•­­ ­mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei conti o per la nomina di un nuovo amministratore;
•­­ ­mancata apertura del conto corrente condominiale;
•­­ ­omissione nella trasmissione dei suoi dati o incompletezza di essi;
•­­ ­mancato aggiornamento sullo stato dei pagamenti;
•­­ ­mancata esecuzione di un provvedimento del giudice o di un’autorità amministrativa;
•­­ ­mancata redazione dei registri obbligatori;
•­­ ­non curanza per il recupero dei crediti;
•­­ ­non esecuzione di una delibera dell’assemblea;
•­­ ­gestione approssimativa del condominio, con rischio di confusione tra il suo patrimonio o quello di terzi con quello del condominio;
•­­ ­mancata comunicazione di un atto di citazione in giudizio del condominio che riguarda questioni che vanno oltre le sue competenze.


A seguito di tali mancanze ciascun condòmino può chiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca dell’amministratore, in caso di mancata revoca il condòmino può ricorrere al giudice.
Nel tredicesimo comma dell’art. 1129 c.c. è indicato chiaramente che non è possibile nominare nuovamente l’amministratore revocato.

­